Il fatto che un tentativo di assumere la prova nei modi fissati dall'art. 11 non sia riuscito per il rifiuto di qualche teste a comparire, a deporre o a presentare documenti non impedisce di fare successivamente una richiesta in conformita' delle disposizioni degli articoli 9 o 12.

Testo vigente dal 28 aprile 1932

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urn:nir:stato:legge:1932-03-31;373~art13 · fonte del testo