- a)La competente Autorita' giudiziaria alla quale la «Rogatoria» e' indirizzata puo' pure essere richiesta di designare una persona ad assumere la prova, ed, avuta la richiesta, di fare tale designazione. Tale persona puo' essere un agente consolare dell'Alta Parte contraente per l'Autorita' giudiziaria della quale la prova e' richiesta od altra persona proposta da tale Autorita' giudiziaria.
- b)In tal caso il tribunale richiesto prendera' i necessari provvedimenti per assicurare la presentazione e la testimonianza dei testimoni e altre persone da essere esaminate e la produzione di documenti, facendo uso, se sia necessario, dei suoi poteri coercitivi.
- c)La persona designata come sopra avra' facolta' di far prestare giuramento. Coloro che rendono falsa la testimonianza davanti ad essa saranno passibili, nei tribunali del Paese dove la prova e' assunta, delle stesse pene previste dalla legge di tale Paese per lo spergiuro.
- d)La prova sara' assunta in conformita' della legge del Paese dove la prova deve essere usata, sempre che cio' non sia contrario alle leggi del Paese dove la prova si deve assumere, e le parti hanno il diritto di assistervi personalmente, o di farsi rappresentare da avvocati o procuratori di tale Paese o da altre persone capaci di comparire davanti ai tribunali dell'uno o dell'altro Paese interessato.
Testo vigente dal 28 aprile 1932
