- a)L'Autorita' giudiziaria puo', in conformita' delle disposizioni della sua legge, rivolgersi direttamente per mezzo di «Rogatorie» alla competente Autorita' dell'altra Alta Parte contraente, richiedendola di assumere la prova nei limiti della sua giurisdizione.
- b)La «Rogatoria» deve essere redatta nella lingua dell'Autorita' alla quale la richiesta e' rivolta, o accompagnata da una traduzione in tale lingua certificata conforme da un agente diplomatico o consolare dell'Alta Parte contraente che fa la richiesta, o da un traduttore ufficiale o giurato di uno dei due Paesi interessati.
- c)La «Rogatoria» deve essere trasmessa: In Inghilterra da un agente consolare italiano al «The Senior Master of the Supreme Court of Judicature» in Inghilterra; In Italia da un agente consolare inglese al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto nel quale la «Rogatoria» deve essere eseguita.
- d)Sara' dovere dell'Autorita' giudiziaria alla quale la «Rogatoria» e' diretta darvi corso usando gli stessi poteri coercitivi che sarebbero usati per la esecuzione di richieste ed ordini emanati dalle Autorita' del proprio Paese.
- e)L'agente consolare dal quale la «Rogatoria» viene trasmessa, se lo desidera, sara' informato della data e del luogo in cui il procedimento avra' luogo, affinche' egli possa informarne la parte o le parti interessate, le quali potranno assistervi di persona o farvisi rappresentare se lo desiderano.
- f)La esecuzione della «Rogatoria» puo' essere rifiutata soltanto: 1° se l'autenticita' della «Rogatoria» non e' accertata; 2° se nel Paese dove la prova dev'essere assunta l'esecuzione della «Rogatoria» non rientri nelle attribuzioni dell'Autorita' giudiziaria; 3° se l'Alta Parte contraente richiesta sia d'avviso che la sua sovranita' o sicurezza sarebbe compromessa da tale esecuzione.
- g)Nel caso che l'Autorita' alla quale la «Rogatoria» sia stata trasmessa non sia competente ad eseguirla, questa Autorita' trasmettera' la «Rogatoria» senza bisogno di altra richiesta all'Autorita' competente dello stesso Paese in conformita' alle norme stabilite dalla legge locale.
- h)In tutti i casi nei quali la «Rogatoria» non sia stata eseguita dall'Autorita' alla quale essa sia stata diretta, questa ne informera' subito l'agente consolare dal quale fu trasmessa esponendo i motivi in base ai quali la esecuzione della «Rogatoria» e' stata rifiutata, o indicando l'altra Autorita' giudiziaria alla quale detta «Rogatoria» venne trasmessa per competenza.
- i)L'Autorita' che eseguisce la «Rogatoria» applichera', per quanto riguarda le regole di procedura da seguirsi, la legge del proprio Paese. Cio' nonostante, una domanda da parte dell'Autorita' che fa la richiesta, tendente ad ottenere una speciale procedura, sara' accolta, sempre che tale procedura non sia incompatibile con la legge del Paese dove la prova deve essere assunta.
Testo vigente dal 28 aprile 1932
