Quando un'Autorita' giudiziaria in uno dei territori (a cui questa Convenzione si applica) appartenenti ad una delle Alte Parti contraenti dispone che una prova debba essere assunta in un territorio (a cui questa Convenzione si applica) appartenente all'altra Alta Parte contraente, tale prova puo' essere assunta in uno qualsiasi dei modi stabiliti negli articoli 9, 11 e 12.
Testo vigente dal 28 aprile 1932
