• a)La prova puo' altresi' essere assunta, senza l'intervento delle Autorita' del Paese nel quale essa prova deve essere ricevuta, da un agente diplomatico o consolare dell'Alta Parte contraente per l'Autorita' giudiziaria della quale e' richiesta la prova, o da altra persona nominata dall'Autorita' giudiziaria di tale Parte.
  • b)Il funzionario incaricato di assumere la prova puo' invitare individui designati a comparire come testi od a produrre documenti e puo' assumere qualsiasi altra forma di prova che non sia contraria alla legge locale e avra' facolta' di far prestare giuramento, ma egli non ha alcun potere coercitivo.
  • c)Gli inviti a comparire emessi da tale funzionario saranno redatti nella lingua del Paese dove la prova deve essere assunta o accompagnati da una traduzione in detta lingua, salvo il caso che il destinatario sia un suddito dello Stato per l'Autorita' giudiziaria del quale la prova e' richiesta.
  • d)La prova puo' essere assunta osservando la procedura fissata dalla legge dello Stato nel quale la prova deve essere usata e le parti hanno il diritto di assistervi o di farvisi rappresentare da avvocati o procuratori di tale Paese o da altre persone che abbiano la capacita' di comparire davanti ai tribunali dell'uno o dell'altro Paese.

Testo vigente dal 28 aprile 1932

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urn:nir:stato:legge:1932-03-31;373~art11 · fonte del testo