Nessun diritto di alcun genere deve essere pagato da un'Alta Parte contraente all'altra per la notifica. Tuttavia, nel caso previsto dall'art. 3, l'Alta Parte contraente che ha fatto la richiesta deve pagare all'altra Alta Parte contraente i diritti e le spese dovuti secondo la legge locale alle persone incaricate di effettuare la notifica, e i diritti e le spese incontrate nell'effettuare la notifica in una speciale forma. Tali diritti e spese saranno calcolati in base alla tariffa in vigore nel Paese in cui i documenti devono venire notificati per i cittadini del Paese medesimo. Il rimborso di tali diritti e spese sara' chiesto dall'Autorita' competente all'agente consolare dal quale la richiesta fu trasmessa, nell'inviargli il certificato di cui e' parola nell'art. 3 e).

Testo vigente dal 28 aprile 1932

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urn:nir:stato:legge:1932-03-31;373~art6 · fonte del testo