Nessun diritto di qualsiasi genere deve essere pagato da una Alta Parte contraente all'altra per l'esecuzione della «Rogatoria». Tuttavia l'Alta Parte contraente che fa la richiesta deve rimborsare all'altra Alta Parte contraente le spese e gli onorari da pagarsi ai testimoni, periti, interpreti o traduttori e le spese sostenute per ottenere la presenza dei testimoni non comparsi volontariamente, e le spese e gli onorari da pagarsi alle persone che la competente Autorita' giudiziaria puo' avere delegato ad agire in casi nei quali cio' sia consentito dalla legge locale, nonche' le spese incorse e gli onorari dovuti per causa di una speciale procedura richiesta e seguita. Il rimborso di tali onorari e spese puo' essere richiesto dall'Autorita' competente dalla quale la «Rogatoria» fu eseguita all'agente consolare da cui essa fu trasmessa, contemporaneamente all'invio dei documenti dimostranti la sua esecuzione. L'ammontare degli onorari e delle spese e' calcolato in base alla tariffa in vigore nel Paese nel quale la «Rogatoria» e' stata eseguita, per i sudditi della stessa Alta Parte contraente, in quanto la medesima tariffa sia applicabile.

Testo vigente dal 28 aprile 1932

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urn:nir:stato:legge:1932-03-31;373~art10 · fonte del testo