Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' denunziarla al termine di un periodo di due anni dalla data da cui la Convenzione e' entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al Segretario generale della Societa' delle Nazioni e da lui registrato. La denunzia non avra' effetto che da un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

Testo vigente dal 15 febbraio 1928

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urn:nir:stato:legge:1927-12-29;2795~art10 · fonte del testo