1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione potra' denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denunzia avra' effetto solo un anno dopo la sua registrazione. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione, e che entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non si sia avvalso della facolta' di denunzia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un altro decennio e, successivamente, potra' denunziare la presente Convenzione alo scadere di ogni decennio, nelle condizioni previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-137-art10 · fonte su Normattiva