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[1]In relazione a quanto dispone l'art. 3 della Convenzione 20 aprile 1939-XVII, le dogane dell'Unione in Albania, oltre ai diritti previsti dalle disposizioni applicabili in entrambi gli Stati, continueranno a riscuotere, per conto del Governo albanese, le imposte e tasse interne sulle merci importate ed esportate vigenti in Albania e la cui riscossione e' demandata alle dogane.

[2]Le imposte e tasse interne che le dogane dell'Unione continueranno a riscuotere per conto del Governo albanese sono, all'atto della firma della presente Convenzione, quelle elencate nell'allegato B.

Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art8 · fonte del testo