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I diritti marittimi, le tasse di bollo sui documenti doganali, i diritti per le visite sanitarie di confine e per il rilascio dei relativi certificati ed ogni altro diritto che non si renda applicabile in base alle disposizioni richiamate dell'art. 2, continueranno ad essere riscossi nella misura e nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in ciascuno dei due Stati.

Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art9 · fonte del testo