Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
I diritti marittimi, le tasse di bollo sui documenti doganali, i diritti per le visite sanitarie di confine e per il rilascio dei relativi certificati ed ogni altro diritto che non si renda applicabile in base alle disposizioni richiamate dell'art. 2, continueranno ad essere riscossi nella misura e nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in ciascuno dei due Stati.
Testo in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025
