[1]Varianti

[2]Le varianti ai progetti, se rese necessarie da fatti imprevedibili o se richieste dal committente, debbono essere retribuite in aggiunta alle competenze per il progetto originario. Nello stesso modo debbono essere retribuite le prestazioni per cui si richiedano diverse e distinte soluzioni di massima o definitive.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art12 · fonte del testo