[1]Consultazioni

[2]Qualora il geometra si trovi nella necessita' di ricorrere all'opera o al consiglio di uno specialista per la esecuzione dell'incarico, e ne abbia ottenuta autorizzazione dal committente, il compenso spettante al professionista consultato deve essere pagato direttamente dal committente, indipendentemente dalle competenze del geometra.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art17 · fonte del testo