[1]Consultazioni
[2]Qualora il geometra si trovi nella necessita' di ricorrere all'opera o al consiglio di uno specialista per la esecuzione dell'incarico, e ne abbia ottenuta autorizzazione dal committente, il compenso spettante al professionista consultato deve essere pagato direttamente dal committente, indipendentemente dalle competenze del geometra.
Testo vigente dal 20 aprile 1949
