[1]Interruzione dell'incarico

[2]Qualora il lavoro sia interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito. Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questo il rimborso delle spese fatte e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente. In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del geometra senza giusta causa, i reciproci rapporti saranno regolati dalle norme del Codice civile.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 25/1974

    Questione infondata
    13 febbraio 1974

    Le disposizioni di cui agli artt. 2237, secondo e terzo comma, cod. civ. e 10, comma secondo, legge 2 marzo 1949, n. 144 (approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni dei geometri), prevedono - tra l'altro - che il professionista può recedere dal contratto di prestazione d'opera intellettuale solo per giusta causa e in modo da evitare pregiudizio al cliente, mentre quest'ultimo può porre fine al rapporto prescindendo dall'esistenza o meno di una giusta causa e di danni eventualmente cagionati all'altra parte, col semplice rimborso, in favore del prestatore d'opera delle spese sostenute e col pagamento del compenso per l'opera svolta. Questa disciplina differenziata non è affatto arbitraria ed ingiustificata in quanto regola razionalmente situazioni diverse che necessariamente sorgono dalla natura stessa del contratto di prestazione d'opera intellettuale - che si basa sul carattere fiduciario del rapporto tra cliente e professionista - e sono a questo conseguenziali. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme succitate, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

    Art. 2237 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 10 Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art10 · fonte del testo