[1]Incarichi collegiali.

[2]Quando l'incarico e' affidato dal committente a piu' professionisti riuniti in Collegio, a ciascuno dei membri del Collegio e' dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa o della piu' elevata, se del Collegio facciano parte anche professionisti di altra categoria e non sia possibile individuare le prestazioni di ciascuno, salvo i compensi da liquidare separatamente a quelli fra i membri del Collegio a cui siano affidate separate incombenze.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art11 · fonte del testo