[1]Incarichi collegiali.
[2]Quando l'incarico e' affidato dal committente a piu' professionisti riuniti in Collegio, a ciascuno dei membri del Collegio e' dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa o della piu' elevata, se del Collegio facciano parte anche professionisti di altra categoria e non sia possibile individuare le prestazioni di ciascuno, salvo i compensi da liquidare separatamente a quelli fra i membri del Collegio a cui siano affidate separate incombenze.
Testo vigente dal 2 aprile 1957
