[1]Esecuzione d'urgenza

[2]L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza da' diritto al geometra ad un maggior compenso in misura non eccedente il 25 per cento degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa della commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni di urgenza e il geometra abbia espletato l'incarico nel termine richiesto. Il compenso nella misura di cui sopra e' ugualmente dovuto nel caso che il geometra abbia chiesta, prima dello scadere del termine, una proroga per motivi ritenuti giustificati dal committente.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 67/1987

    Parametro
    2 marzo 1987

    riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 265 e 532/1981, 121/1983, 260 e 808/1985, 334/1986, ordina la restituzione degli atti al Presidente del Tribunale di Vicenza (n. 265/1981), al Tribunale di Biella (n. 532/1981), al Tribunale di Bologna (n. 121/1983), al Tribunale di Vicenza (n. 260/1985), al Tribunale di Catania (nn. 808/1985; 334/1986). Così deciso in Roma, nella sede della…

    Art. 3 cost. · Art. 1284 c.c. · Art. 429 c.p.c. · Art. 9 Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art9 · fonte del testo