Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1064/1988

    Questione infondata
    6 dicembre 1988

    La disciplina dei crediti professionali dei geometri - relativamente alla misura dei correlativi interessi, ragguagliata al "tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia", dall'art. 15 della L. n. 144/1949 - è ragionevolmente giustificata dalla peculiare natura di tali crediti onde non è comparabile per disomogeneità de dati, a quella della generalità dei crediti per somme di denaro, ne' può reputarsi derogatoria ("in melius") rispetto alla disciplina dei crediti delle altre categorie di professionisti: per la maggior parte delle quali (v. ingegneri, architetti, avvocati, procuratori, dottori commercialisti) è sancito un trattamento invero analogo a quello dei geometri (non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 L. 144/1949 in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 15 Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri

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  • Ordinanza n. 237/1987

    Altra decisione
    23 giugno 1987

    L'enunciazione del principio di giurisprudenza costituzionale - sopravvenuta all'ordinanza di rimessione - secondo cui il danno provocato dall'inadempimento dei debiti pecuniari derivanti dai rapporti di lavoro dipendente ed autonomo nonche` d'impiego pubblico, e` determinato alla stregua degli artt. 429 cod.proc.civ. e 150 disp.att.cod.proc.civ. - novellati in virtu` della L. 11 agosto 1973 n. 533 - rende preliminare all'esame della questione di legittimita`, prospettata sull'argomento a proposito della categoria dei geometri, la verifica da parte dei giudici a quibus dell'incidenza del principio stesso sulla questione sollevata. (Restituzione degli atti ai giudici a quibus in ordine alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 15, L. 2 marzo 1949, n. 144, denunziato in riferimento agli artt. 3 Cost. e 1284 cod.civ. - nella parte in cui prescrive che sulle somme dovute ai geometri per mancato pagamento di compensi professionali, sono dovuti gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia). - cfr. O.n. 67/1987, S.n. 300/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 1284 c.c. · Art. 429 c.p.c. · Art. 15 Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art15 · fonte del testo