[1]Rilievi sotterranei o in acqua

[2]Per i rilievi e tracciamenti sotterranei (gallerie, miniera, fogne, ecc.) o in acqua, le vacazioni di cui agli articoli 31 e 32 sono aumentate dal 60 per cento all'80 per cento e in casi eccezionali fino al 100 per cento. Tale aumento e' cumulabile con quello stabilito dall'art. 33 per lavori in ore notturne.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art34 · fonte del testo