[1]Teleferiche e funivie

[2]Per rilievi e tracciamenti di teleferiche, funivie e simili le vacazioni di cui agli articoli 31 e 32 sono aumentate dal 50 per cento all'80 per cento e nei casi di eccezionale difficolta' fino al 100 per cento. Tale aumento e' cumulabile con quello stabilito dall'art. 33 per lavori in ore notturne.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art35 · fonte del testo