[1]Teleferiche e funivie
[2]Per rilievi e tracciamenti di teleferiche, funivie e simili le vacazioni di cui agli articoli 31 e 32 sono aumentate dal 50 per cento all'80 per cento e nei casi di eccezionale difficolta' fino al 100 per cento. Tale aumento e' cumulabile con quello stabilito dall'art. 33 per lavori in ore notturne.
Testo vigente dal 20 aprile 1949
