[1]Lavori notturni e disagiati
[2]Per le operazioni svolte in condizioni di particolare disagio le vacazioni di cui agli articoli 31 e 32 sono aumentate di lire 140 per il geometra, di lire 80 per gli aiutanti. 2 3 Per i lavori in ore notturne (dal calare al levare del sole) le vacazioni stesse sono aumentate di lire 160 per il geometra e di lire 120 per gli aiutanti. 2 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 gennaio 1951, n. 32
2La L. 4 gennaio 1951, n. 32, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma del presente articolo sono fissate in lire 170 per il geometra e lire 100 per gli aiutanti, quelle del secondo comma in lire 200 per il geometra e lire 150 per gli aiutanti.
L. 7 ottobre 1957, n. 974
3La L. 7 ottobre 1957, n. 974, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma del presente articolo sono fissate in lire 430 per il geometra e in lire 250 per gli aiutanti; quelle del secondo comma in lire 500 per il geometra e lire 325 per gli aiutanti.
Testo vigente dal 13 novembre 1957
