[1]Rilievo di fabbricati e delle aree fabbricabili

[2]I rilievi delle piante e sezioni dei fabbricati e delle aree fabbricabili sono compensati (salvi i compensi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31) in ragione delle superfici delle singole piante e sezioni in base alla allegata tabella D. Sono a carico del committente i ponteggi e gli altri mezzi eccezionali per il rilevamento. Nei rilievi di aree fabbricabili di alto valore, richiedenti la massima approssimazione, ai compensi suddetti puo' essere aggiunto un aumento discrezionale in relazione al valore dal terreno.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art45 · fonte del testo