[1]Rilievi dei centri abitati

[2]Il rilievo dei centri abitati con la indicazione dei perimetri dei fabbricati, delle strade e spazi interposti (esclusa la rappresentazione interna delle fabbriche), viene compensato a vacazioni per superfici fino a cinque ettari, e, per superfici maggiori (fermi i compensi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31) in base alla allegata tabella C. Il rilievo altimetrico dei centri abitati si valuta in ragione del 25 per cento dei compensi suddetti tanto se eseguito unitamente a quello planimetrico, quanto separatamente.

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art44 · fonte del testo