[1]Incarichi.

[2]L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza da' diritto al perito industriale di esigere un compenso in misura non eccedente il 25 per cento degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa della Commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni d'urgenza ed il perito industriale lo abbia espletato nel termine richiesto.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art9 · fonte del testo