Art. 15 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)
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Tutti i pagamenti, che l'Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia con sede in Spalato avesse da fare all'Ente liquidatore, giusta gli articoli 7, 9, lettere b) e c), articoli 11 e 13 di questa Convenzione, saranno effettuati per conto ed a mezzo del detto Istituto o del suo legale successore, dal Governo del Regno dei S. C. S.
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
