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[1]1. Il procedimento penale per la trasgressione alle norme doganali dell'altra Parte contraente e' subordinato in ogni caso ad apposita richiesta degli organi competenti della Parte stessa. Se il trasgressore e' noto, occorre che questi si trovi nel territorio della Parte richiesta di procedere e vi sia stato identificato.

[2]2. Fino a quando non sia intervenuta una pronuncia dell'autorita' giudiziaria o amministrativa, il procedimento penale deve essere abbandonato ove ne sia fatta istanza dagli organi competenti della Parte che lo ha richiesto.

[3]3. Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a riconoscere le pronuncie dell'altra Parte per quanto concerne la estinzione del reato.

[4]4. All'autorita' competente della Parte che ha richiesto il procedimento sara' dato modo di esprimere il proprio parere sulle domande di grazia presentate a favore dei condannati e, ad ogni modo, sara' data notizia delle grazie concesse.

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~art10 · fonte del testo