1. Sono fatte salve le disposizioni di altri accordi bilaterali in ordine alla legalizzazione di atti in materia particolare. 2. Sono fatte salve altresi' le disposizioni degli accordi multilaterali che prevedano facilitazioni maggiori di quelle stabilite dalla presente Convenzione. Negli altri casi le disposizioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli accordi multilaterali, a meno che gli accordi stessi escludano la facolta' di deroga.

Testo vigente dal 11 maggio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;176~art6 · fonte su Normattiva