1. Sono fatte salve le disposizioni di altri accordi bilaterali in ordine alla legalizzazione di atti in materia particolare. 2. Sono fatte salve altresi' le disposizioni degli accordi multilaterali che prevedano facilitazioni maggiori di quelle stabilite dalla presente Convenzione. Negli altri casi le disposizioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli accordi multilaterali, a meno che gli accordi stessi escludano la facolta' di deroga.
Testo vigente dal 11 maggio 1973
