[1]Art. III Deposito delle lire e tasso di cambio

[2]L'ammontare delle lire da depositare sul conto degli Stati Uniti corrispondera' al valore in dollari delle vendite di prodotti rimborsati o finanziati dal Governo degli Stati Uniti, in base alla P. L. 480 (comprese le spese di trasporto, se finanziate dagli Stati Uniti e di carico, scarico, stivaggio ecc.) convertite in lire al tasso di cambio che si applica a tutte le transazioni effettuate in Italia dal Governo degli Stati Uniti in base all'Accordo del 25 gennaio 1947 ed al successivo scambio di note tra i Governi degli Stati Uniti e d'Italia in data 15 aprile 1948. Tali depositi in lire sul conto degli Stati Uniti saranno regolati dalle disposizioni concernenti i conti in lire degli Stati Uniti di cui al paragrafo 6 b) dell'Accordo del 1947.

Testo vigente dal 15 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-11-26;1298~accordo-artiii · fonte del testo