[1]Art. III DEPOSITO DELLE LIRE

[2]L'ammontare delle lire che devono essere depositate sul conto degli Stati Uniti corrispondera' al valore in dollari delle vendite di prodotti rimborsate o finanziate dal Governo U.S.A. in base alla legge 480 (comprese le spese di trasporto, se finanziate dagli Stati Uniti, e di carico, scarico, stivaggio, ecc.) convertite in lire al tasso di cambio che si applica alle transazioni effettuate dal Governo degli Stati Uniti in Italia, in base all'accordo del 25 gennaio 1947, e all'accordo di cui al successivo scambio di note fra i Governi degli Stati Uniti e dell'Italia in data 15 aprile 1948. Tali depositi di lire sul conto degli Stati Uniti saranno regolati dalle disposizioni concernenti i conti U. S. A. in lire di cui al paragrafo 6 (b) dell'accordo del 1948.

Testo vigente dal 28 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-01-29;112~accordo-artiii · fonte del testo