[1]Art. II Impiego delle lire

[2]1. I due Governi convengono che le lire derivanti al Governo degli Stati Uniti in conseguenza delle vendite fatte in base al presente Accordo saranno utilizzate dal Governo degli Stati Uniti per gli scopi seguenti negli importi indicati:

  • a)per agevolare lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti agricoli degli Stati Uniti e per altre spese del Governo degli Stati Uniti ai sensi dei paragrafi a) ed f) della Sezione 104 della Legge sopracitata nella misura dell'equivalente in lire di 9,2 milioni di dollari;
  • b)per finanziare l'acquisto di merci o servizi a favore di terzi Paesi amici ai sensi della Sezione 104 d) della Legge stessa, nella misura dell'equivalente in lire di 5 milioni di dollari;
  • c)per fornire assistenza, nelle forme previste dalla Sezione 104
  • j)della Legge stessa, un ammontare non eccedente l'equivalente in lire di un milione di dollari;
  • d)per prestiti al Governo italiano allo scopo di promuovere lo sviluppo economico dell'Italia ai sensi della Sezione 104 g) della Legge, l'equivalente in lire di 45,6 milioni di dollari, condizionatamente ad ulteriori intese tra i due Governi. Resta inteso che il prestito sara' espresso in dollari USA con pagamento delle quote capitale ed interesse in dollari o, a scelta del Governo italiano, in lire. Tali pagamenti in lire saranno effettuati, come definito nella convenzione di prestito, al tasso di cambio in vigore alla data di ciascun pagamento. Queste ed altre disposizioni saranno stabilite nella convenzione di prestito ed in intese ulteriori. Una quota non inferiore all'equivalente di 18,6 milioni di dollari della predetta somma verra' destinata alla concessione di prestiti a imprese private attraverso gli Istituti bancari esistenti, secondo modalita' gia' concordate tra i due Governi. Qualora le lire accantonate per prestiti al Governo italiano non fossero concesse entro tre anni dalla data del presente Accordo, a causa di una mancata intesa dei due Governi sull'impiego dei prestiti o per qualunque altra ragione, il Governo degli Stati Uniti potra' utilizzare tali lire per uno qualsiasi degli altri scopi previsti dalla Sezione 104 della Legge. 2. Le lire ricavate dall'applicazione del presente Accordo saranno spese dal Governo degli Stati Uniti per gli scopi indicati al paragrafo I di questo Articolo, nel modo e nell'ordine di priorita' che sara' deciso dal Governo degli Stati Uniti.

Testo vigente dal 15 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-11-26;1298~accordo-artii · fonte del testo