[1]Art. V CONSULTAZIONI

[2]I due Governi si consulteranno, su richiesta di uno di essi, su ogni questione concernente l'applicazione del presente Accordo o la pratica attuazione delle intese raggiunte in base ad esso.

Testo vigente dal 28 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-01-29;112~accordo-artv · fonte del testo