[1]Articolo XII

[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America riaffermano il comune interesse all'instaurazione di una agenzia internazionale per l'energia atomica allo scopo di favorire le applicazioni pacifiche dell'energia atomica. Se tale agenzia internazionale sara' creata:

  • a)Le Parti si consulteranno al fine di stabilire se e in quale forma desiderino procedere ad una modifica delle disposizioni del presente Accordo di collaborazione. In particolare, le Parti si consulteranno per stabilire in che forma e misura esse desiderino accordarsi per l'amministrazione da parte dell'agenzia internazionale in quelle condizioni, ispezioni e salvaguardie, incluse quelle relative alle norme sanitarie e di sicurezza richieste dall'agenzia internazionale in relazione a consimile assistenza resa ad un Paese collaboratore sotto l'egida dell'agenzia internazionale.
  • b)Nel caso che le Parti non raggiungano un accordo soddisfacente per entrambe dopo le consultazioni, di cui al paragrafo a) del presente articolo, ciascuna parte potra', mediante notificazione disdire il presente Accordo. Nel caso che il presente Accordo decada in tal modo, il Governo della Repubblica italiana dovra' restituire alla Commissione tutti i materiali-fonte e i materiali nucleari speciali ricevuti ai sensi del presente Accordo, che siano in proprio possesso o in possesso di persone sotto la sua giurisdizione.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;244~artxii · fonte del testo