1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'art. 2, e' il dazio effettivamente applicato il 1 gennaio 1972. 2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'art. 2 sono applicati, arrotondando al primo decimale. Con riserva della futura applicazione da parte della Comunita' dell'art. 39, paragrafo 5 dell'"Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati", stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunita' europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, l'art. 2 e' applicato, arrotondando al quarto decimale.
Testo vigente dal 4 maggio 1973
