[1]PROTOCOLLO CONCERNENTE IL REGIME APPLICABILE A TALUNI PRODOTTI

[2]SEZIONE A Regime applicabile all'importazione nella Comunita' di taluni prodotti originari della Svezia

[4]1. I dazi doganali all'importazione, nella Comunita' nella sua composizione originaria e in Irlanda, applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 2, sono gradualmente portati ai livelli qui appresso indicati, secondo il ritmo seguente:

[5]Percentuali dei dazi di Calendario base applicabili

[6]Il 1 aprile 1973.............. 95 Il 1 gennaio 1974.............. 90 Il 1 gennaio 1975.............. 85 Il 1 gennaio 1976.............. 75 Il 1 gennaio 1977.............. 60 Il 1 gennaio 1978.............. 40 Il 1 gennaio 1979.............. 20 Il 1 gennaio 1980.............. 0

[7]2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

[8]----------------------------------------------------------

[9]N. della tariffa_ doganale comune | Designazione delle merci -------------------------------------------------------------------

[10]Ex 73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, ad esclusione dei prodotti di cui al Trattato CEE.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-15;162~protocollo-art1 · fonte su Normattiva