[1]Art. IV

[2]La Dogana di Gorizia consentira' la temporanea importazione:

  • a)delle macchine, installazioni e mezzi di trasporto jugoslavi inviati nella "zona italiana" per esservi riparati;
  • b)delle materie prime e dei semilavorati jugoslavi inviati nella "zona italiana" per esservi trasformati. Tali importazioni non saranno tuttavia consentite qualora siano contrarie alle disposizioni generali sulla temporanea importazione in vigore in Italia.

Testo vigente dal 5 febbraio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1588~artiv · fonte del testo