[1]Art. III

[2]I due Governi si riservano di apportare di comune accordo alle liste A e B quelle modifiche quantitative e qualitative di cui venisse riconosciuta l'opportunita'.

Testo vigente dal 5 febbraio 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1588~artiii · fonte del testo