Per lo scambio delle informazioni necessarie per lo esercizio delle linee aeree concordate, e per la trasmissione dei NOTAM di prima classe gli organi nazionali competenti dovranno:

  • a)utilizzare i canali di comunicazione esistenti tra Roma e Mosca;
  • b)se sara' necessario nel futuro stabilire una linea diretta di comunicazione tra Roma e Mosca, questa linea potra' essere utilizzata per assicurare l'esercizio regolare e soddisfacente delle linee concordate e per lo scambio di informazioni fra gli organi nazionali competenti.

Testo vigente dal 14 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;796~art16 · fonte del testo