I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili dell'ALITALIA e dell'AEROFLOT, impiegati nell'esercizio delle linee aeree concordate, sono ammessi nel territorio rispettivamente dell'URSS e dell'Italia in esenzione dai dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni altro gravame fiscale, anche quando tali materiali siano usati o consumati nel corso di voli degli aeromobili stessi al di sopra dei suddetti territori.

Testo vigente dal 14 settembre 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-08-09;796~art22 · fonte del testo