I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili dell'ALITALIA e dell'AEROFLOT, impiegati nell'esercizio delle linee aeree concordate, sono ammessi nel territorio rispettivamente dell'URSS e dell'Italia in esenzione dai dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni altro gravame fiscale, anche quando tali materiali siano usati o consumati nel corso di voli degli aeromobili stessi al di sopra dei suddetti territori.
Testo vigente dal 14 settembre 1967
