I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotte nel territorio rispettivamente dell'URSS e dell'Italia per l'uso esclusivo degli aeromobili dell'ALITALIA e dell'AEROFLOT, impiegati nell'esercizio delle linee aeree concordate, sono esenti dai dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni altro gravame fiscale, sotto l'osservanza delle formalita' doganali applicate nei suddetti territori.
Testo vigente dal 14 settembre 1967
