I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotte nel territorio rispettivamente dell'URSS e dell'Italia per l'uso esclusivo degli aeromobili dell'ALITALIA e dell'AEROFLOT, impiegati nell'esercizio delle linee aeree concordate, sono esenti dai dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni altro gravame fiscale, sotto l'osservanza delle formalita' doganali applicate nei suddetti territori.

Testo vigente dal 14 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;796~art21 · fonte del testo