I Ministeri si impegnano reciprocamente a precisare ogni possibile collaborazione per la concessione dei visti di soggiorno della durata non inferiore ad un anno ai membri degli equipaggi degli aeromobili nonche' al personale della rappresentanza rispettivamente della ALITALIA e dell'AEROFLOT.

Testo vigente dal 14 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;796~art25 · fonte del testo