I carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo che, in base alle disposizioni dei precedenti articoli, godono delle esenzioni doganali e fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso rispettivamente delle autorita' doganali dell'Italia e dell'URSS. Nel caso che tali materiali non possano essere usati o consumati, essi debbono essere riesportati. In attesa del loro consumo o riesportazione essi debbono rimanere sotto controllo doganale.

Testo vigente dal 14 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;796~art24 · fonte del testo