1. - Il termine previsto in conformita' all'art. 22 della Costituzione dell'Organizzazione per formulare il rifiuto o le riserve e' di nove mesi a partire dalla data di notifica, da parte del Direttore generale, dell'avvenuta adozione del presente Regolamento da parte dell'Assemblea mondiale della sanita'. 2. - Uno Stato puo', mediante notifica rivolta al Direttore generale, elevare tale periodo a diciotto mesi per quanto riguarda i propri territori d'oltremare o lontani per i quali esso abbia la responsabilita' della condotta dei rapporti internazionali. 3. - Ogni rifiuto o riserva ricevuti dal Direttore generale dopo la scadenza del periodo indicato al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo, a seconda dei casi, e' senza effetto.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art100 · fonte su Normattiva