1. - Gli Stati non membri dell'Organizzazione, ma che sono parti di Convenzioni, Regolamenti o Accordi della stessa natura indicati dall'art. 99, o ai quali il Direttore generale abbia notificato l'adozione del presente Regolamento da parte dell'Assemblea mondiale della sanita', possono divenire parti di esso notificando al Direttore generale la propria accettazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 101, tale accettazione decorre dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento o, se tale accettazione viene notificata dopo tale data, tre mesi dopo il giorno della ricezione da parte del Direttore generale di detta notifica. 2. - Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, gli art. 23, 33, 62, 63 e 64 della Costituzione dell'Organizzazione trovano applicazione nei confronti degli Stati non membri dell'Organizzazione che divengono parti di detto Regolamento. 3. - Gli Stati non membri dell'Organizzazione, ma che sono divenuti parti del presente Regolamento, possono in qualsiasi momento ritirare la propria partecipazione al suddetto Regolamento mediante notifica, indirizzata al Direttore generale; tale ritiro decorre sei mesi dopo la ricezione della suddetta notifica. Lo Stato che si e' ritirato applica nuovamente, a partire da quel momento, le disposizioni delle Convenzioni, dei Regolamenti o Accordi della stessa natura indicati all'art. 99 e dei quali il suddetto Stato era precedentemente parte.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art104 · fonte su Normattiva