1. - Allorche' uno Stato formula una riserva al presente Regolamento, essa e' valida solo se accettata dall'Assemblea mondiale della sanita'. Il presente Regolamento entra in vigore nei confronti di tale Stato solo quando tale riserva e' stata accettata dall'Assemblea o, se l'Assemblea vi si e' opposta, per il fatto che essa e' sostanzialmente contraria al carattere e ai fini del Regolamento, allorche' detta riserva e' stata ritirata. 2. - Un rifiuto parziale del presente Regolamento, equivale ad una riserva. 3. - L'Assemblea mondiale della sanita' puo' porre, come condizione alla propria accettazione di una riserva, l'obbligo, per lo Stato che la formula, di continuare a mantenere uno o piu' impegni relativi alla suddetta riserva e che erano stati precedentemente assunti dal suddetto Stato in virtu' di Convenzioni, Regolamenti e Accordi dello stesso tipo di quelli indicati all'art. 99. 4. - Se uno Stato formula una riserva, considerata dall'Assemblea mondiale della sanita' come non sostanzialmente in contrasto con uno o piu' obblighi accettati dal suddetto Stato in virtu' delle Convenzioni, dei Regolamenti, e degli Accordi della stessa natura indicati all'art. 99, l'Assemblea puo' accettare tale riserva senza richiedere allo Stato, come condizione di accettazione, di impegnarsi come previsto dal paragrafo 3 del presente articolo. 5. - Se l'Assemblea mondiale della sanita' si oppone ad una riserva ed essa non viene ritirata, il presente Regolamento non entra in vigore nei confronti dello Stato che ha formulato tale riserva. Le Convenzioni, i Regolamenti e gli Accordi della stessa natura, indicati dall'art. 99 e di cui tale Stato e' gia' parte, continuano a restare in vigore per quanto lo concerne.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art101 · fonte su Normattiva