[1]ART. II
[2]Il termine previsto ai sensi dell'art. 22 della Costituzione dell'Organizzazione per formulare qualsiasi rifiuto o riserva e' di tre mesi a partire dalla data di notifica, da parte del Direttore Generale, dell'adozione del presente Regolamento aggiuntivo da parte dell'Assemblea mondiale della sanita'.
Testo vigente dal 30 marzo 1982
