1. - Ogni questione o controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Regolamento o di qualsiasi Regolamento aggiuntivo puo' essere sottoposta, da parte di qualsiasi Stato interessato, al Direttore generale che tentera' allora di risolvere la questione o la controversia. In mancanza di una composizione il Direttore generale, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi Stato interessato, sottopone la questione o la controversia all'esame del Comitato o di altro organo competente dell'Organizzazione. 2. - Ogni Stato interessato ha il diritto di essere rappresentato davanti a tale comitato o a tale altro organo. 3. - Ogni controversia che non sia stata risolta mediante detta procedura puo', a richiesta, essere portata, da qualsiasi Stato interessato, davanti alla Corte internazionale di giustizia per una decisione.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art106 · fonte su Normattiva