165 1. I Membri possono comporre le loro controversie, circa le questioni riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione o dei Regolamenti previsti all'articolo 42, o in via diplomatica, o seguendo le procedure stabilite per i trattati bilaterali o multilaterali conchiusi tra loro per la composizione delle controversie internazionali, o con qualsiasi altro modo da essi stabilito di comune accordo. 166 2. Qualora non fosse accettato nessuno di questi mezzi di composizione delle controversie, ogni Membro, parte in una controversia, puo' fare ricorso all'arbitrato, conformemente alla procedura prevista nel Regolamento generale o nel Protocollo addizionale facoltativo, secondo il caso.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~art50 · fonte su Normattiva