1. - Ogni Stato trasmettera' una volta all'anno all'Organizzazione, ai sensi dell'art. 62 della Costituzione dell'Organizzazione, le notizie concernenti l'eventuale comparsa di casi di una malattia sottoposta al Regolamento, derivanti dal traffico internazionale o riscontrate nel corso di esso, nonche' le decisioni adottate ai sensi del presente Regolamento e quelle connesse alla sua applicazione. 2. - L'Organizzazione, sulla base delle informazioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo, delle denunce e dei rapporti prescritti dal presente Regolamento e di ogni altra informazione ufficiale, redige un rapporto annuale sull'applicazione del presente Regolamento e i suoi effetti sul traffico internazionale. 3. - L'Organizzazione segue l'evoluzione della situazione epidemiologica delle malattie sottoposte al presente Regolamento e pubblica, almeno una volta all'anno, le relative informazioni, accompagnate da carte geografiche che individuano sul territorio mondiale le zone infette e le zone indenni, nonche' ogni altra notizia percentuale nel corso della sua attivita' di sorveglianza.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art13 · fonte su Normattiva