1. - Le Amministrazioni sanitarie disporranno che i porti e gli aeroporti del loro territorio siano forniti di una organizzazione o di una attrezzatura adeguata per permettere l'applicazione delle misure previste dal presente Regolamento. 2. - Ogni porto od aeroporto deve disporre di acqua potabile e di derrate alimentari igienicamente sicure, di provenienza autorizzata dalla Amministrazione sanitaria, idonea all'uso e alla consumazione del pubblico, sia a terra sia a bordo delle navi o di aeromobili. L'acqua potabile e le derrate alimentari saranno conservate e manipolate in modo da proteggerle, onde evitare ogni contaminazione. L'Autorita' sanitaria ispezionera' periodicamente il materiale, le installazioni ed i locali, e prelevera' campioni di acqua e di derrate alimentari, da sottoporre ad esami di laboratorio al fine di verificare che le disposizioni del presente articolo siano rispettate. A tal fine, come per ogni altra misura sanitaria, saranno applicati nei limiti del possibile e nel rispetto delle esigenze del presente Regolamento i principi e le raccomandazioni contenute nelle pubblicazioni in materia edite dall'Organizzazione. 3. - Ogni porto ed aeroporto deve disporre di un efficace sistema di smaltimento e depurazione dei liquami, dei rifiuti domestici, delle acque di scarico, nonche' delle derrate alimentari non idonee al consumo e di ogni altro materiale ritenuto nocivo per la salute pubblica.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art14 · fonte su Normattiva