Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera
Art. 19 — Requisiti degli ospedali
Gli ospedali, oltre a soddisfare le esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera, devono avere almeno:
- a)un servizio di accettazione, fornito di necessari apprestamenti per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati per l'osservazione dei ricoverati, divisi per sesso;
- b)idonei locali di degenza distinti a seconda della natura delle prestazioni, del sesso ed eta' dei malati;
- c)locali separati per l'isolamento e la cura degli ammalati di forme diffusive;
- d)adeguati servizi speciali di radiologia e di analisi;
- e)servizi speciali di trasfusione e di anestesia;
- f)biblioteca e sala di riunione per i sanitari;
- g)servizi di disinfezione, lavanderia, guardaroba, fardelleria, bagni, cucina, dispensa;
- h)servizio di pronto soccorso con adeguati mezzi di trasporto;
- i)poliambulatori da utilizzarsi anche per la cura post-ospedaliera dei dimessi, per le attivita' di medicina preventiva e di educazione sanitaria in collegamento con le altre istituzioni sanitarie della zona;
- l)servizio di assistenza religiosa;
- m)sala mortuaria e di autopsia secondo le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria e di quella locale. In base agli accertamenti sui requisiti previsti dal presente articolo e dai successivi articoli da 20 a 25, compiuti dal medico provinciale competente per territorio, sentito il consiglio provinciale di sanita', la Giunta regionale classifica l'ospedale, attribuendogli la relativa qualifica.
Testo vigente dal 12 marzo 1968
