Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 19 — Requisiti degli ospedali

Gli ospedali, oltre a soddisfare le esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera, devono avere almeno:

  • a)un servizio di accettazione, fornito di necessari apprestamenti per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati per l'osservazione dei ricoverati, divisi per sesso;
  • b)idonei locali di degenza distinti a seconda della natura delle prestazioni, del sesso ed eta' dei malati;
  • c)locali separati per l'isolamento e la cura degli ammalati di forme diffusive;
  • d)adeguati servizi speciali di radiologia e di analisi;
  • e)servizi speciali di trasfusione e di anestesia;
  • f)biblioteca e sala di riunione per i sanitari;
  • g)servizi di disinfezione, lavanderia, guardaroba, fardelleria, bagni, cucina, dispensa;
  • h)servizio di pronto soccorso con adeguati mezzi di trasporto;
  • i)poliambulatori da utilizzarsi anche per la cura post-ospedaliera dei dimessi, per le attivita' di medicina preventiva e di educazione sanitaria in collegamento con le altre istituzioni sanitarie della zona;
  • l)servizio di assistenza religiosa;
  • m)sala mortuaria e di autopsia secondo le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria e di quella locale. In base agli accertamenti sui requisiti previsti dal presente articolo e dai successivi articoli da 20 a 25, compiuti dal medico provinciale competente per territorio, sentito il consiglio provinciale di sanita', la Giunta regionale classifica l'ospedale, attribuendogli la relativa qualifica.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art19 · fonte su Normattiva