1. - Nessuna misura sanitaria puo' essere imposta da parte di uno Stato alle navi che attraversano le sue acque territoriali senza fare scalo in un porto o sulla costa. 2. - Qualora per un motivo qualsiasi la nave faccia scalo, possono essere applicate le leggi ed i regolamenti in vigore in quel territorio, senza tuttavia prevaricare le disposizioni previste dal presente Regolamento.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art33 · fonte su Normattiva